NORMATIVE

Il trasporto terrestre di viaggiatori con autobus (non regolare o non di linea) “noleggio da rimessa”, è stato introdotto dalla Legge 218/2003.

Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell’importo complessivo dovuto per l’impiego e l’impegno dell’autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

L’attività di noleggio è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione rilasciata dalle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale. L’autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L’esercizio dei servizi internazionali è peraltro, subordinata al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige in maniera continuativa ed effettiva l’attività di trasporto, dell’attestato di idoneità professionale esteso all’attività internazionale. Riferimenti normativi: i tempi di guida e di riposo, sono disciplinati dal regolamento CE 561/2006 e l’orario di lavoro dal d.lgs. 234/2007.

Tempi di guida
9 ore giornaliere di guida.
10 ore giornaliere di guida due volte alla settimana.

Interruzioni di guida
45’ minuti consecutivi dopo 4h30’ di guida oppure due pause di cui la prima obbligatoriamente di 15’minuti e la seconda di almeno 30’minuti. ATTENZIONE!!! La seconda pausa non può essere inferiore ai 30’ minuti anche se la prima interruzione si fosse protratta per oltre 15’ minuti.

Riposo giornaliero regolare e Riposo giornaliero frazionato
riposo giornaliero regolare 11 ore consecutive ed ininterrotte.
riposo giornaliero frazionato due periodi uno di 3 ore ininterrotte e l’altro di 9 ore sempre ininterrotte.

Riposo giornaliero ridotto
riposo giornaliero ridotto 9 ore può essere effettuato per tre volte alle settimana.

Riposo settimanale
riposo settimanale regolare 45 ore ininterrotte.
riposo settimanale ridotto 24 ore ininterrotte.

I conducenti devono effettuare due riposi settimanali pari a 45 ore l’uno ogni due settimane o in alternativa un riposo di 45 ore ed uno ridotto di 24 ore in questo caso la riduzione deve essere compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Il periodo di riposo settimanale può iniziare al più tardi dopo 6 periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale, inoltre un periodo di riposo settimanale che ricada a cavallo di due settimane può essere conteggiato solo in una delle due, ma non in entrambe le settimane.

Disponibilità giornaliera del conducente (impegno/nastro lavorativo)
Fermo restando il rispetto delle ore di guida di cui al punto a) l’impegno giornaliero massimo lavorativo è di 13 ore, o in alternativa eccezionalmente 15 ore non oltre due volte alla settimana. Nel caso in cui il servizio si prolunghi oltre le 15 ore, per non incorrere in sanzioni il conducente deve riposare almeno 9 ore ininterrottamente, per poter disporre di un nuovo periodo di disponibilità giornaliera.

Impiego di un secondo autista
Qualora vengano impiegati due conducenti che si alternano alla guida, ogni 30 ore entrambi devono fruire di un periodo di riposo giornaliero di 9 ore ininterrotte. Informiamo la spettabile Clientela, che qualsiasi richiesta che preveda un impegno lavorativo e/o di guida del conducente diverso da quello regolare, sarà soggetto previa effettiva fattibilità ad un aggravio di costo per il cliente. Si prega di verificare direttamente con l’ufficio noleggi, la possibilità di effettuare eventuali variazioni di orario o di percorso, tenendo sempre presente che gli autisti sono strettamente vincolati al rispetto di quanto sopra esposto.